PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, statali e non statali, acquistano, ai sensi della presente legge, i libri di testo adottati e li concedono in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.
      2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra gli uffici scolastici regionali, e dagli uffici scolastici regionali fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.
      3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito della presente legge.

Art. 2.

      1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento, gli studenti devono rimborsare alla scuola la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

 

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Art. 3.

      1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola secondaria di primo grado e per il primo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione. Negli anni successivi ogni studente che usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in adozione per ogni alunno.

Art. 4.

      1. Per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola secondaria di primo grado; per l'anno scolastico 2007-2008 è estesa al secondo anno della scuola secondaria di primo grado; per l'anno scolastico 2008-2009 è estesa al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Nell'anno scolastico 2009-2010 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso del secondo ciclo di istruzione e formazione.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro per il 2006, 170 milioni di euro per il 2007 e 250 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.